Art. 10

Monitoraggio del trasporto di animali d'acquacoltura

In vigore dal 12 dic 2008
Monitoraggio del trasporto di animali d'acquacoltura 1.   Allorché partite di animali d'acquacoltura importate nella Comunità sono destinate a essere sottoposte a quarantena nella Comunità: a) entro un giorno lavorativo dalla data di arrivo della partita al posto d'ispezione frontaliero, il veterinario ufficiale di tale posto d'ispezione frontaliero notifica all'autorità competente dell'impianto di quarantena il luogo di origine e il luogo di destinazione della partita servendosi del sistema informatizzato di cui all', paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (5) («sistema Traces»); b) entro un giorno lavorativo dalla data di arrivo della partita all'impianto di quarantena, il responsabile dell'impianto notifica l'arrivo della partita all'autorità competente di tale impianto; c) entro tre giorni lavorativi dalla data di arrivo della partita all'impianto di quarantena, l'autorità competente dell'impianto notifica l'arrivo della partita, tramite il sistema Traces, al veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che le ha notificato la spedizione della partita come specificato alla lettera a). 2.   Nel caso in cui sia confermato all'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero che gli animali d'acquacoltura dichiarati come destinati a un impianto di quarantena nella Comunità non sono arrivati a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data di arrivo stimata, l'autorità competente adotta misure adeguate.
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