Art. 9
Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati
In vigore dal 3 nov 2008
Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati garantiscono che il certificato sanitario di cui:
a)
all’, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (12) che accompagna le spedizioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Animali conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*2).
(*2)
GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;"
b)
all’, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE che accompagna le spedizioni di sperma suino provenienti dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Sperma conforme alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*3).
(*3)
GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;"
c)
all’ della decisione 95/483/CE della Commissione (13) che accompagna la spedizione di ovuli ed embrioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:
«Embrioni/ovuli (*4) conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*5).
(*4) Cancellare a seconda del caso."
(*5)
GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
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Storico versioni
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