Art. 9

Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati

In vigore dal 3 nov 2008
Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati garantiscono che il certificato sanitario di cui: a) all’, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (12) che accompagna le spedizioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue: «Animali conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*2). (*2)   GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;" b) all’, paragrafo 1, della direttiva 90/429/CEE che accompagna le spedizioni di sperma suino provenienti dal loro territorio, sarà completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*3). (*3)   GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»;" c) all’ della decisione 95/483/CE della Commissione (13) che accompagna la spedizione di ovuli ed embrioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue: «Embrioni/ovuli (*4) conformi alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*5). (*4)  Cancellare a seconda del caso." (*5)   GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.» "
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