Art. 10
Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell’allegato
In vigore dal 3 nov 2008
Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell’allegato
Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato alla presente decisione, garantiscono che le carni fresche suine, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle zone elencate nella parte III dell’allegato, i preparati e i prodotti a base di carne composti da o contenenti dette carni, ai quali non si applica il divieto di cui all’, paragrafo 1, e che sono spediti verso altri Stati membri:
a)
sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all’, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE; nonché
b)
sono accompagnati dal certificato sanitario relativo agli scambi intracomunitari di cui all’ del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II deve essere completata come segue:
«Carni fresche di suino, preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni di suino, in conformità della decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*6).
(*6)
GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
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