Art. 12

Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati

In vigore dal 3 nov 2008
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina classica relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai piani per l’eradicazione della peste suina classica o ai piani di vaccinazione d’emergenza approvati dalla Commissione e di cui all’, paragrafo 2.
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