Art. 13
Conformità
In vigore dal 3 nov 2008
Conformità
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata ed immediata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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