Art. 11

Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato

In vigore dal 3 nov 2008
Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato Gli Stati membri interessati garantiscono che: a) le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all’interno delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione; b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato alla presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca la prova della avvenuta pulizia e disinfezione.
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Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell’allegato (Art. 11 Decisione (UE) 2008/855) — Testo vigente | Portale Normativo