Art. 7
Divieto di spedizione di carni fresche di suino e di alcuni preparati e prodotti a base di carne da zone elencate nella parte III dell’allegato
In vigore dal 3 nov 2008
Divieto di spedizione di carni fresche di suino e di alcuni preparati e prodotti a base di carne da zone elencate nella parte III dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte III dell’allegato, si assicurano che nessuna partita di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone elencate nella parte III dell’allegato, nonché preparati e prodotti a base di carne composti da o contenenti le carni in questione vengano spediti da queste zone verso altri Stati membri.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri interessati con zone elencate nella parte III dell’allegato possono autorizzare la spedizione di carni fresche di suini di cui al paragrafo 1 e di prodotti e preparati a base di carni composti da o contenenti questo tipo di carni, verso altri Stati membri, qualora i prodotti:
a)
siano stati elaborati e trasformati conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10);
b)
siano soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all’ della direttiva 2002/99/CE; nonché
c)
siano accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari, di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (11), la cui parte II va completata come segue:
«Prodotto conforme alla decisione 2008/855/CE della Commissione del 3 novembre 2008 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (*1).
(*1)
GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.»
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