Art. 6
Spedizione di carni fresche di suini e di alcuni preparati e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nella parte II dell’allegato
In vigore dal 3 nov 2008
Spedizione di carni fresche di suini e di alcuni preparati e prodotti a base di carne provenienti da zone elencate nella parte II dell’allegato
1. Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte II dell’allegato, si assicurano che le partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone in questione, nonché i preparati e i prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni dei suini in questione vengano spediti verso altri Stati membri soltanto nel caso in cui:
a)
nell’allevamento in questione non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e l’allevamento sia situato al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza;
b)
i suini siano stati presenti nell’allevamento per almeno 90 giorni e nessun suino vivo sia stato introdotto nell’allevamento nel corso di un periodo di 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione al macello;
c)
l’allevamento sia stato sottoposto ad ispezioni almeno due volte nel corso di un anno da parte dell’autorità veterinaria competente, ispezioni che devono essere:
i)
conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell’allegato alla decisione 2002/106/CE;
ii)
comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionatura di cui alla parte A del capitolo IV dell’allegato alla decisione 2002/106/CE;
iii)
finalizzate al controllo dell’effettiva applicazione delle disposizioni di cui al secondo trattino ed ai trattini dal quarto al settimo dell’, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/89/CE;
d)
prima che venga concessa l’autorizzazione alla spedizione dei suini al macello, un veterinario ufficiale effettua un esame clinico per individuare la presenza di peste suina classica, conformemente alle procedure di controllo e di campionamento indicate nella decisione 2002/106/CE, capitolo IV dell’allegato, parte D, punti 1, 2 e 3.
2. Tuttavia, nel caso in cui l’allevamento sia composto da due o più unità di produzione distinte in cui la struttura, l’estensione e la distanza tra queste unità di produzione e le operazioni che vi sono effettuate siano tali che le unità di produzione possiedono attrezzature completamente separate dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell’alimentazione, l’autorità veterinaria competente può decidere di autorizzare la spedizione di carni fresche di suini, preparati e prodotti a base di carne soltanto da alcune unità di produzione che adempiono alle condizioni di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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