Art. 5

Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato

In vigore dal 3 nov 2008
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato Lo Stato membro interessato si assicura che nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio verso il territorio di altri Stati membri: a) sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta approvato, di cui all’, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (9) e situato al di fuori delle zone elencate nell’allegato alla presente decisione; b) ovuli ed embrioni di suini, a meno che detti ovuli ed embrioni provengano da animali tenuti in un’azienda situata al di fuori delle zone elencate nell’allegato.
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Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nell’allegato (Art. 5 Decisione (UE) 2008/855) — Testo vigente | Portale Normativo