Art. 4

In vigore dal 19 dic 2007
1.   Ogni parte non esporta materie nucleari né ne autorizza l’esportazione, a meno che non abbia ricevuto la garanzia che tali materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli definiti nell’allegato I. 2.   Ogni parte non importa materie nucleari né ne autorizza l’importazione da uno Stato che non sia parte della presente convenzione, a meno che non abbia ricevuto la garanzia che tali materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli definiti nell’allegato I. 3.   Ogni parte non autorizza il transito sul proprio territorio, per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materie nucleari trasportate tra Stati che non siano parte della presente convenzione, a meno che non abbia ricevuto, per quanto possibile, la garanzia che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli definiti nell’allegato I. 4.   Ogni Stato parte, nel rispetto del proprio diritto nazionale, applica i livelli di protezione fisica di cui all’allegato I alle materie nucleari trasportate, attraverso le acque o gli spazi aerei internazionali, da una parte all’altra di tale Stato. 5.   Lo Stato parte che, in conformità ai precedenti paragrafi da 1 a 3, sia tenuto ad ottenere la garanzia che le materie nucleari saranno protette secondo i livelli di cui all’allegato I, stabilisce ed avvisa previamente gli Stati attraverso cui è previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonché quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali. 6.   La responsabilità di ottenere le garanzie di cui al paragrafo 1 può essere assegnata, di comune accordo, allo Stato parte coinvolto nel trasporto in qualità di Stato importatore. 7.   Nulla nel presente articolo può venir interpretato come limitativo, in qualunque modo, della sovranità e della giurisdizione territoriali di uno Stato, comprese quelle relative allo spazio aereo o al mare territoriale.
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