Art. 2

In vigore dal 19 dic 2007
1.   La presente convenzione si applica a materie nucleari utilizzate a fini pacifici durante il loro utilizzo, stoccaggio e trasporto, nonché a impianti nucleari, destinati a fini pacifici. Tuttavia, le disposizioni di cui agli , e al paragrafo 4, dell’, della presente convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale. 2.   Ogni Stato parte è interamente responsabile della costituzione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. 3.   Prescindendo dagli impegni espressamente assunti dalle parti in virtù della presente convenzione, nulla nella presente convenzione può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato. 4 a) Nulla nella presente convenzione modifica diritti, obblighi e responsabilità delle parti previsti dal diritto internazionale, in particolare dalle finalità e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario. b) Le attività delle forze armate durante un conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente convenzione in quanto rientrano nel campo di applicazione dello stesso diritto internazionale umanitario; inoltre, le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente convenzione, nella misura in cui esistono altre norme del diritto internazionale che le disciplinano. c) Nulla nella presente convenzione va considerato come un’autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materiale nucleare o impianti nucleari utilizzati a fini pacifici. d) Nulla nella presente convenzione giustifica o legittima atti altrimenti considerati illeciti, né preclude la possibilità di intraprendere azioni penali in virtù di altre legislazioni. 5.   La presente convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a impianti nucleari contenenti dette materie.
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Art. 2 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo