Art. 3
In vigore dal 19 dic 2007
Ogni parte adotta i provvedimenti necessari, nell’ambito del proprio diritto nazionale e in conformità del diritto internazionale, affinché, durante il trasporto nucleare internazionale, le materie nucleari che si trovano sul suo territorio (o a bordo di una nave o di un aeromobile sotto la sua giurisdizione che effettuano il trasporto verso o da quel territorio), vengano, per quanto possibile, protette secondo i livelli definiti nell’allegato I.
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