Art. 1
In vigore dal 19 dic 2007
Ai fini della presente convenzione:
a)
con «materie nucleari» si intende il plutonio, ad eccezione del plutonio la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80 %, l’uranio 233, l’uranio arricchito in uranio 235 o 233, l’uranio contenente la miscela d’isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente una o più delle sostanze summenzionate;
b)
con «uranio arricchito in uranio 235 o 233» si intende l’uranio contenente uranio 235, o uranio 233, o entrambi gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
c)
con «trasporto nucleare internazionale» si intende il trasporto di una partita di materiale nucleare mediante qualsiasi mezzo di trasporto e destinata ad oltrepassare il territorio dello Stato ove ha origine la spedizione, ad iniziare dal momento della partenza dall’impianto del mittente nello Stato medesimo, fino al suo arrivo nell’impianto del destinatario, sul territorio dello Stato di destinazione finale;
d)
con «impianto nucleare» si intende un impianto (inclusi i pertinenti edifici e le attrezzature) nel quale vengono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o smaltite materie nucleari, e in cui danni o disfunzionamenti possono causare l’emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi;
e)
con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto intenzionale rivolto contro un impianto nucleare o materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettività o dell’ambiente a causa di un’esposizione a radiazioni o di un’emissione di materiali radioattivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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