Art. 1a

In vigore dal 19 dic 2007
Articolo 1 bis La presente convenzione mira a instaurare e mantenere a livello mondiale una protezione fisica efficace delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a fini pacifici, così come a prevenire e contrastare i reati commessi ovunque nel mondo in relazione a tali materie e impianti nonché a facilitare la cooperazione tra le parti a tale scopo.
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Art. 1a Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo