Art. 11

Partecipazione alle attività inerenti al programma

In vigore dal 11 dic 2007
Partecipazione alle attività inerenti al programma Esperti, ad esempio rappresentanti di organismi internazionali e funzionari di paesi terzi, possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma ogniqualvolta ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi enunciati all’.
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Partecipazione alle attività inerenti al programma (Art. 11 Decisione (UE) 2007/1482) — Testo vigente | Portale Normativo