Art. 12

Condivisione delle informazioni

In vigore dal 11 dic 2007
Condivisione delle informazioni Le informazioni derivanti dalle attività di cui all’, paragrafo 2, sono condivise tra i paesi partecipanti e la Commissione nella misura in cui contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del programma.
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Condivisione delle informazioni (Art. 12 Decisione (UE) 2007/1482) — Testo vigente | Portale Normativo