Art. 12
Condivisione delle informazioni
In vigore dal 11 dic 2007
Condivisione delle informazioni
Le informazioni derivanti dalle attività di cui all’, paragrafo 2, sono condivise tra i paesi partecipanti e la Commissione nella misura in cui contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2007:1482:oj#art-12