Art. 10

Attività di formazione

In vigore dal 11 dic 2007
Attività di formazione 1.   I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, agevolano una cooperazione strutturata tra gli organismi nazionali di formazione e i funzionari responsabili della formazione nelle amministrazioni fiscali, in particolare provvedendo a: a) sviluppare i programmi di formazione esistenti e, se del caso, nuovi programmi in modo da fornire una formazione di base comune ai funzionari, che consenta loro di acquisire le competenze e le conoscenze professionali necessarie; b) ove sia opportuno, aprire ai funzionari di tutti i paesi partecipanti i corsi di formazione in materia fiscale previsti da un paese partecipante per i propri funzionari; c) ove sia opportuno, sviluppare gli strumenti necessari per assicurare una formazione fiscale comune. 2.   Ove sia opportuno, i paesi partecipanti integrano i programmi di formazione sviluppati congiuntamente di cui al paragrafo 1, lettera a), nei loro programmi di formazione nazionali. I paesi partecipanti assicurano che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e permanente necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione, nonché la formazione linguistica necessaria per permettere ai funzionari di raggiungere un livello di preparazione sufficiente ai fini della partecipazione al programma.
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Attività di formazione (Art. 10 Decisione (UE) 2007/1482) — Testo vigente | Portale Normativo