Art. 9

Visite di lavoro

In vigore dal 11 dic 2007
Visite di lavoro 1.   I paesi partecipanti possono organizzare visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non supera un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata, monitorata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati. 2.   I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di prendere effettivamente parte alle attività dell’amministrazione ospitante. A tal fine i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate dall’amministrazione ospitante, secondo il suo ordinamento giuridico. 3.   Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile dei funzionari ospiti nell’esercizio delle loro funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell’amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto d’ufficio e alla trasparenza secondo le regole vigenti per i funzionari dell’amministrazione ospitante.
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Visite di lavoro (Art. 9 Decisione (UE) 2007/1482) — Testo vigente | Portale Normativo