Art. 11
Partecipazione alle attività inerenti al programma
In vigore dal 11 dic 2007
Partecipazione alle attività inerenti al programma
Esperti, ad esempio rappresentanti di organismi internazionali e funzionari di paesi terzi, possono partecipare alle attività organizzate nell’ambito del programma ogniqualvolta ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi enunciati all’.
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