Art. 4

Obiettivi

In vigore dal 11 dic 2007
Obiettivi 1.   L’obiettivo generale del programma è migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, le loro amministrazioni e i loro funzionari. 2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: a) relativamente all’imposta sul valore aggiunto e alle accise: i) assicurare che lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa si effettuino in modo efficiente, efficace e generalizzato; ii) consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri; iii) garantire il continuo miglioramento delle procedure amministrative in funzione delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone prassi amministrative; b) relativamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio: i) assicurare uno scambio d’informazioni e una cooperazione amministrativa efficienti ed efficaci, compresa la condivisione delle buone prassi amministrative; ii) consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto comunitario e della sua applicazione negli Stati membri; c) relativamente alle imposte sui premi assicurativi, migliorare la cooperazione tra amministrazioni, garantendo una migliore applicazione delle norme vigenti; d) relativamente ai paesi candidati e ai paesi potenziali candidati, soddisfare le speciali esigenze di tali paesi, di modo che possano adottare le misure necessarie in vista dell’adesione, nel settore della normativa fiscale e della capacità amministrativa.
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Obiettivi (Art. 4 Decisione (UE) 2007/1482) — Testo vigente | Portale Normativo