Art. 3

Partecipazione al programma

In vigore dal 11 dic 2007
Partecipazione al programma 1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2. 2.   Il programma è aperto alla partecipazione di: a) paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle modalità e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari nel pertinente accordo quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione; b) paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari. 3.   I paesi partecipanti sono rappresentati da funzionari.
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