Art. 3
Partecipazione al programma
In vigore dal 11 dic 2007
Partecipazione al programma
1. I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.
2. Il programma è aperto alla partecipazione di:
a)
paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle modalità e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari nel pertinente accordo quadro e nelle pertinenti decisioni dei consigli di associazione;
b)
paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.
3. I paesi partecipanti sono rappresentati da funzionari.
Storico versioni
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