Art. 5
Programma di lavoro e indicatori
In vigore dal 11 dic 2007
Programma di lavoro e indicatori
La Commissione stabilisce ogni anno un programma di lavoro secondo la procedura di gestione di cui all’, paragrafo 2. Il programma di lavoro è basato sul piano delle attività previste per l’esercizio finanziario in questione e sulla prevista ripartizione degli stanziamenti. Il programma di lavoro è pubblicato sul sito della Commissione.
Il programma di lavoro contiene indicatori per gli obiettivi specifici del programma enunciati all’, paragrafo 2, che sono utilizzati per la valutazione intermedia e per la valutazione finale del programma, ai sensi dell’.
Storico versioni
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