Art. 19
Valutazione intermedia e valutazione finale
In vigore dal 11 dic 2007
Valutazione intermedia e valutazione finale
1. Il programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi altra informazione pertinente. Il programma è valutato rispetto agli obiettivi di cui all’.
La valutazione intermedia esamina i risultati ottenuti a metà del periodo di durata del programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi del programma e l’impatto delle sue attività. Essa esamina, inoltre, l’impiego degli stanziamenti e l’evoluzione dell’attività di monitoraggio e dell’attuazione del programma.
La valutazione finale si concentra sull’efficacia e l’efficienza delle attività del programma. La valutazione intermedia e la valutazione finale sono pubblicate sul sito Internet della Commissione.
2. I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione:
a)
entro il 31 marzo 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza, l’efficacia e l’efficienza del programma;
b)
entro il 31 marzo 2014, una relazione di valutazione finale incentrata sull’efficacia e l’efficienza del programma.
3. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni:
a)
entro il 31 luglio 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione circa l’opportunità di proseguire la realizzazione del programma, corredata, se necessario, di una proposta;
b)
entro il 31 luglio 2014, la relazione di valutazione finale.
Tali relazioni sono trasmesse, a titolo d’informazione, anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
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