Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2007
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
(1)
«imposizione», l’applicazione delle seguenti imposte nei paesi partecipanti, quali definiti all’, paragrafo 1:
a)
imposta sul valore aggiunto;
b)
accise su alcole e tabacchi lavorati nonché imposte su prodotti energetici ed elettricità previste rispettivamente dalle direttive 92/83/CEE (9),95/59/CE (10) e 2003/96/CE (11);
c)
imposte sul reddito e sul patrimonio come descritte all’, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE (12);
d)
imposte sui premi assicurativi come definite all’ della direttiva 76/308/CEE (13);
(2)
«amministrazione», le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività ad essa collegate;
(3)
«funzionario», un membro di un’amministrazione;
(4)
«controllo multilaterale», il controllo coordinato dell’obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, compreso almeno uno Stato membro.
Storico versioni
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