Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 dic 2007
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: (1) «imposizione», l’applicazione delle seguenti imposte nei paesi partecipanti, quali definiti all’, paragrafo 1: a) imposta sul valore aggiunto; b) accise su alcole e tabacchi lavorati nonché imposte su prodotti energetici ed elettricità previste rispettivamente dalle direttive 92/83/CEE (9),95/59/CE (10) e 2003/96/CE (11); c) imposte sul reddito e sul patrimonio come descritte all’, paragrafo 2, della direttiva 77/799/CEE (12); d) imposte sui premi assicurativi come definite all’ della direttiva 76/308/CEE (13); (2) «amministrazione», le autorità pubbliche e gli altri organismi dei paesi partecipanti competenti per l’imposizione o per attività ad essa collegate; (3) «funzionario», un membro di un’amministrazione; (4) «controllo multilaterale», il controllo coordinato dell’obbligazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati organizzato da due o più paesi partecipanti aventi interessi comuni o complementari, compreso almeno uno Stato membro.
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