Art. 7

Attuazione del programma

In vigore dal 23 ott 2007
Attuazione del programma 1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, assicura l’attuazione delle azioni e delle misure stabilite nel programma, a norma degli . 2.   La Commissione e gli Stati membri adottano, nei rispettivi ambiti di competenza, opportune misure per garantire un’efficace esecuzione del programma e per sviluppare meccanismi a livello della Comunità e degli Stati membri onde conseguire gli obiettivi del programma. Essi provvedono affinché siano fornite adeguate informazioni sulle azioni sostenute dal programma e sia ottenuta l’opportuna partecipazione. 3.   Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri: a) persegue l’obiettivo della comparabilità di dati e informazioni e della compatibilità e interoperatività dei sistemi e delle reti per lo scambio di dati e informazioni sulla salute; e b) assicura la necessaria cooperazione e comunicazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con altri organismi pertinenti dell’Unione europea al fine di ottimizzare l’uso dei fondi comunitari. 4.   Nell’attuare il programma la Commissione, d’intesa con gli Stati membri, assicura il rispetto di tutte le pertinenti disposizioni giuridiche riguardo alla protezione dei dati personali e, laddove necessario, l’introduzione di meccanismi che garantiscano la riservatezza e la sicurezza di tali dati.
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