Art. 8

Misure d’applicazione

In vigore dal 23 ott 2007
Misure d’applicazione 1.   Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione relativamente alle questioni citate in appresso sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2: a) il piano di lavoro annuale per l’attuazione del programma, che definisce: i) le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie; ii) i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale; iii) le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all’; b) i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma conformemente all’. 2.   Tutte le altre misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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