Art. 9

Strategie e azioni comuni

In vigore dal 23 ott 2007
Strategie e azioni comuni 1.   Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana in sede di definizione ed esecuzione di tutte le politiche e azioni comunitarie e per promuovere l’integrazione della dimensione della salute nelle altre politiche, gli obiettivi del programma possono essere sviluppati come strategie e azioni comuni stabilendo legami con i programmi, le azioni e i fondi comunitari corrispondenti. 2.   La Commissione provvede a garantire la sinergia ottimale del programma con altri programmi, azioni e fondi comunitari.
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