Art. 11
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 23 ott 2007
Partecipazione di paesi terzi
Il programma è aperto alla partecipazione di:
a)
paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo SEE; e
b)
paesi terzi, in particolare i paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato, quelli che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati e stanno aderendo all’Unione europea, nonché i paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari.
Storico versioni
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