Art. 13

Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati

In vigore dal 23 ott 2007
Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati 1.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla luce delle sue finalità. Essa riferisce annualmente al comitato su tutte le azioni e i progetti finanziati attraverso il programma e tiene informato il Parlamento europeo e il Consiglio. 2.   Su richiesta della Commissione, che evita un aumento sproporzionato degli oneri amministrativi degli Stati membri, gli Stati membri forniscono le informazioni disponibili sull’attuazione e sull’impatto del programma. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 31 dicembre 2010 una relazione di valutazione intermedia, esterna e indipendente, sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del programma e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della sua esecuzione, nonché sulla coerenza e la complementarità con altri programmi, azioni e fondi comunitari pertinenti. La relazione consente in particolare di valutare l’impatto delle misure in tutti i paesi. La relazione contiene una sintesi delle principali conclusioni ed è corredata di osservazioni della Commissione; b) entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sulla prosecuzione del programma; c) entro il 31 dicembre 2015, una relazione di valutazione ex post, esterna e indipendente, incentrata sull’esecuzione e sui risultati del programma. 4.   La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte a norma della presente decisione e provvede alla loro diffusione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:1350:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo