Art. 4
Contributi finanziari
In vigore dal 23 ott 2007
Contributi finanziari
1. Il contributo finanziario della Comunità non supera le seguenti soglie:
a)
il 60 % del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino all’80 % dei costi; e
b)
il 60 % dei costi di funzionamento di un organismo non governativo o di una rete specializzata, senza scopo di lucro e indipendente da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi confliggenti, che abbia membri in almeno la metà degli Stati membri, con una copertura geografica equilibrata, e persegue come finalità primaria uno o più obiettivi del programma, qualora tale aiuto si riveli necessario per raggiungere detti obiettivi. In casi di utilità eccezionale il contributo comunitario potrà arrivare fino all’80 % dei costi.
2. Il rinnovo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), destinato ad organismi non governativi e a reti specializzate può derogare al principio di riduzione progressiva.
3. Il contributo finanziario della Comunità, laddove la natura dell’obiettivo da raggiungere lo giustifichi, può comportare un finanziamento congiunto da parte di questa e di uno o più Stati membri o da parte della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi partecipanti. In tal caso, il contributo comunitario non supera il 50 %, salvo in casi di utilità eccezionale, in cui esso non supera il 70 % dei costi. Tale contributo comunitario può essere accordato a un organismo pubblico o a un organismo non governativo senza scopo di lucro e indipendente da interessi industriali, commerciali o comunque conflittuali, che persegua quale finalità principale uno o più obiettivi del programma, designato secondo una procedura trasparente dallo Stato membro o dall’autorità competente interessata e riconosciuto dalla Commissione.
4. Il contributo finanziario della Comunità può assumere inoltre la forma di una somma forfettaria e di un finanziamento a tasso fisso qualora ciò sia compatibile con la natura delle azioni interessate. Le soglie massime indicate ai paragrafi 1 e 3 non si applicano a contributi finanziari di questo tipo, sebbene resti obbligatorio il cofinanziamento.
Storico versioni
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