Art. 5

Assistenza tecnica e amministrativa

In vigore dal 23 ott 2007
Assistenza tecnica e amministrativa 1.   La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni, attività informative e pubblicazioni, le spese per le reti informatiche destinate specificamente allo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie alla Commissione per la gestione del programma. 2.   La dotazione finanziaria può inoltre coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1786/2002/CE e il programma. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2013, al fine di coprire simili spese e consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2013.
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