Art. 3

Finanziamento

In vigore dal 23 ott 2007
Finanziamento 1.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo indicato all’ è pari a 321 500 000 EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:1350:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Finanziamento (Art. 3 Decisione (UE) 2007/1350) — Testo vigente | Portale Normativo