Art. 3
Finanziamento
In vigore dal 23 ott 2007
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo indicato all’ è pari a 321 500 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
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