Art. 6

Modalità di attuazione

In vigore dal 23 ott 2007
Modalità di attuazione Le azioni intese a perseguire lo scopo e gli obiettivi enunciati all’ ricorrono a tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare: a) l’attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, a opera della Commissione; e b) se del caso, la gestione congiunta con le organizzazioni internazionali.
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