Art. 6
Modalità di attuazione
In vigore dal 23 ott 2007
Modalità di attuazione
Le azioni intese a perseguire lo scopo e gli obiettivi enunciati all’ ricorrono a tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare:
a)
l’attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, a opera della Commissione; e
b)
se del caso, la gestione congiunta con le organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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