Art. 5

In vigore dal 30 nov 2006
1.   Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Romania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l’attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 370 000 EUR. 3.   Il contributo finanziario della Comunità per il programma di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di: a) 6 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; b) 30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; c) 50 EUR per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; d) 145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all’allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:876:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Decisione (UE) 2006/876 — Testo vigente | Portale Normativo