Art. 5
In vigore dal 30 nov 2006
1. Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Romania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l’attuazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2 370 000 EUR.
3. Il contributo finanziario della Comunità per il programma di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:
a)
6 EUR per test, per i test effettuati sui bovini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
b)
30 EUR per test, per i test effettuati sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
c)
50 EUR per test, per i test effettuati sui cervidi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;
d)
145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all’allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c) i), del regolamento (CE) n. 999/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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