Art. 2
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei maiali e dei cinghiali e, per quanto riguarda la vaccinazione dei cinghiali, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, nonché per la vaccinazione dei maiali, mentre il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l’acquisto di vaccini in modo da vaccinare i maiali col vaccino vivo attenuato, sino a un importo massimo di:
a)
425 000 EUR per la Bulgaria;
b)
5 250 000 EUR per la Romania.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
2,50 EUR per test;
b)
acquisto di una dose di vaccino per la vaccinazione dei cinghiali
:
0,50 EUR per dose;
c)
acquisto di una dose di vaccino vivo attenuato per la vaccinazione dei maiali
:
0,30 EUR per dose.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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