Art. 2

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei maiali e dei cinghiali e, per quanto riguarda la vaccinazione dei cinghiali, per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, nonché per la vaccinazione dei maiali, mentre il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute dalla Romania per l’acquisto di vaccini in modo da vaccinare i maiali col vaccino vivo attenuato, sino a un importo massimo di: a) 425 000 EUR per la Bulgaria; b) 5 250 000 EUR per la Romania. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 2,50 EUR per test; b) acquisto di una dose di vaccino per la vaccinazione dei cinghiali : 0,50 EUR per dose; c) acquisto di una dose di vaccino vivo attenuato per la vaccinazione dei maiali : 0,30 EUR per dose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:876:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo