Art. 4

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di controllo dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo dell’analisi dei campioni, fino ad un importo massimo di: a) 23 000 EUR per la Bulgaria; b) 105 000 EUR per la Romania. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i test previsti dai programmi non deve superare gli importi seguenti: a) test ELISA : 1 EUR per test; b) test di immunodiffusione su gel di agar : 1,20 EUR per test; c) test HI per H5/H7 : 12 EUR per test; d) test di isolamento dei virus : 30 EUR per test; e) test PCR : 15 EUR per test.
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