Art. 4
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi di controllo dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo dell’analisi dei campioni, fino ad un importo massimo di:
a)
23 000 EUR per la Bulgaria;
b)
105 000 EUR per la Romania.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i test previsti dai programmi non deve superare gli importi seguenti:
a)
test ELISA
:
1 EUR per test;
b)
test di immunodiffusione su gel di agar
:
1,20 EUR per test;
c)
test HI per H5/H7
:
12 EUR per test;
d)
test di isolamento dei virus
:
30 EUR per test;
e)
test PCR
:
15 EUR per test.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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