Art. 3
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:
a)
508 000 EUR per la Bulgaria;
b)
215 000 EUR per la Romania.
3. Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:
a)
test batteriologico
:
5,00 EUR per test;
b)
acquisto di una dose di vaccino
:
0,05 EUR per dose.
4. Le spese ammissibili per l’indennizzo delle perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate in conformità del paragrafo 5.
5. L’indennizzo medio da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali abbattuti in ogni Stato membro e, per il pollame da riproduzione, è fissato ad un massimo di 2,50 EUR per animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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