Art. 3

In vigore dal 30 nov 2006
1.   I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di: a) 508 000 EUR per la Bulgaria; b) 215 000 EUR per la Romania. 3.   Il rimborso massimo delle spese da versare alla Bulgaria e alla Romania per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti: a) test batteriologico : 5,00 EUR per test; b) acquisto di una dose di vaccino : 0,05 EUR per dose. 4.   Le spese ammissibili per l’indennizzo delle perdite dovute all’abbattimento degli animali sono limitate in conformità del paragrafo 5. 5.   L’indennizzo medio da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali abbattuti in ogni Stato membro e, per il pollame da riproduzione, è fissato ad un massimo di 2,50 EUR per animale.
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