Art. 1
In vigore dal 30 nov 2006
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati dalla Bulgaria e dalla Romania sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo dei test di laboratorio e per l’acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell’ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:
a)
830 000 EUR per la Bulgaria;
b)
800 000 EUR per la Romania.
3. Gli importi massimi delle spese da rimborsare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non superano, per l’acquisto di una dose di vaccino, 0,50 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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