Art. 14

Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari

In vigore dal 15 nov 2006
Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari 1.   I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche. 2.   La Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro. In sede di definizione degli obblighi relativi all’ammontare dell’aiuto finanziario, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della loro età, del tipo di azione e dell’entità dell’aiuto finanziario. 3.   A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. A seconda della natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costi unitari. 4.   Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti devono essere firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione. 5.   Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro del programma agli organismi attivi a livello europeo, definiti all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12), in caso di rinnovo non hanno il carattere degressivo previsto all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 6.   A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio alle strutture di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione. 7.   A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la facoltà di cui al paragrafo 6 del presente articolo si applica anche alle strutture di tutti i paesi partecipanti.
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Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari (Art. 14 Decisione (UE) 2006/1719) — Testo vigente | Portale Normativo