Art. 13

Disposizioni finanziarie generali

In vigore dal 15 nov 2006
Disposizioni finanziarie generali    1 Il bilancio per l’attuazione del presente programma per il periodo di cui all’ è stabilito a 885 000 000 di EUR. 2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
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Disposizioni finanziarie generali (Art. 13 Decisione (UE) 2006/1719) — Testo vigente | Portale Normativo