Art. 13
Disposizioni finanziarie generali
In vigore dal 15 nov 2006
Disposizioni finanziarie generali
1 Il bilancio per l’attuazione del presente programma per il periodo di cui all’ è stabilito a 885 000 000 di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1719:oj#art-13