Art. 15

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 15 nov 2006
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma rispetto agli obiettivi stabiliti. Il monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché le attività specifiche. Le consultazioni della Commissione su tale monitoraggio coinvolgono i giovani. 2.   La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma. 3.   I paesi partecipanti presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull’attuazione del programma e, entro il 30 giugno 2015, una relazione sull’impatto del programma. 4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni: a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011; b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2011; c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2016.
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