Art. 16
Disposizioni transitorie
In vigore dal 15 nov 2006
Disposizioni transitorie
Le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE continuano a essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di tali decisioni.
Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013 potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della gestione delle azioni non ancora conclusesi entro il 31 dicembre 2013. Il comitato previsto dall’ della decisione n. 1031/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all’ della presente decisione.
Conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni n. 1031/2000/CE e n. 790/2004/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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