Art. 8

Attuazione del programma

In vigore dal 15 nov 2006
Attuazione del programma 1.   La Commissione garantisce l’attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all’allegato. 2.   La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma e valorizzare le azioni del programma. 3.   La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per favorire il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale dei giovani, ad esempio mediante attestati o certificati, pur tenendo conto delle situazioni nazionali, che riconoscano l’esperienza acquisita dai beneficiari e attestino la partecipazione diretta dei giovani o di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ad un’azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato integrando altre azioni della Comunità secondo quanto previsto all’. 4.   La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, assicura l’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità, introducendo misure effettive, proporzionate e dissuasive, controlli amministrativi e sanzioni. 5.   La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente pubblicizzate. 6.   I paesi partecipanti: a) adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma a livello nazionale, coinvolgendo le parti interessate al mondo giovanile conformemente alle pratiche nazionali; b) stabiliscono/designano e monitorano le agenzie nazionali nell’attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai criteri seguenti: i) l’organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve avere personalità giuridica o fare parte di un’organizzazione avente personalità giuridica (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale; ii) l’organismo deve disporre di personale sufficiente adeguatamente qualificato per lavorare nell’ambito della cooperazione internazionale, deve disporre di infrastrutture adeguate e di un quadro amministrativo che gli consentano di evitare qualsiasi conflitto di interessi; iii) l’organismo deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario; iv) l’organismo deve offrire garanzie finanziarie sufficienti (preferibilmente emananti da un’autorità pubblica) e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire; c) si assumono la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle stesse per la concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell’obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai beneficiari; d) adottano le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza delle finanze delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare: i) forniscono alla Commissione, prima dell’avvio dei lavori dell’agenzia nazionale, le assicurazioni necessarie riguardo all’esistenza, la pertinenza ed il funzionamento dell’agenzia nazionale, in conformità delle norme concernenti la buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure per l’aggiudicazione dei contratti e la concessione delle sovvenzioni; ii) garantiscono alla Commissione, al termine di ciascun esercizio finanziario, l’affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e la regolarità dei loro conti; iii) in caso d’irregolarità, di negligenza o di frode imputabile alle agenzie nazionali di cui alla lettera b) che induca la Commissione a recuperare fondi dall’agenzia nazionale, si assumono la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati. 7.   Nell’ambito della procedura di cui all’, paragrafo 1, la Commissione può stabilire degli orientamenti per ciascuna delle azioni di cui all’allegato, al fine di adattare il programma all’evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù.
Storico versioni

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