Art. 11

Complementarità con altre azioni comunitarie

In vigore dal 15 nov 2006
Complementarità con altre azioni comunitarie 1.   La Commissione garantisce la complementarità tra il programma e altri settori d’azione comunitaria, in particolare quelli riguardanti l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l’occupazione, la salute, la ricerca, l’imprenditoria, l’azione esterna dell’UE, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le discriminazioni. 2.   Il programma, ove sia compatibile, condivide risorse con altri strumenti comunitari, per realizzare azioni che corrispondono agli obiettivi comuni del programma e di tali strumenti. 3.   La Commissione e gli Stati membri valorizzano le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d’azione comunitaria, in particolare l’istruzione, la formazione professionale, la cultura e lo sport, le lingue, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni.
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