Art. 10

Misure d’esecuzione

In vigore dal 15 nov 2006
Misure d’esecuzione 1.   Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione per quanto concerne le seguenti materie sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2: a) le modalità d’attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale; b) l’equilibrio generale tra le varie azioni del programma; c) in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PIL e la distanza geografica tra paesi) da applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato; d) il monitoraggio dell’accordo di cui al punto 4.2 dell’allegato, compresi il piano annuale di lavoro e la relazione del forum europeo della gioventù; e) le modalità di valutazione del programma; f) le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani interessati; g) le modalità d’adattamento delle azioni del programma di cui all’, paragrafo 7. 2.   Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione per quanto concerne le altre materie sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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