Art. 12
Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali
In vigore dal 15 nov 2006
Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali
1. I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all’.
2. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:1719:oj#art-12