Art. 12

Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali

In vigore dal 15 nov 2006
Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali 1.   I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all’. 2.   Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.
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