Art. 9
Attuazione dei progetti di interesse europeo
In vigore dal 6 set 2006
Attuazione dei progetti di interesse europeo
1. I progetti d'interesse europeo devono essere realizzati rapidamente.
Entro il 12 aprile 2007, gli Stati membri, sulla base di un progetto di calendario all'uopo fornito dalla Commissione, presentano a quest'ultima un calendario aggiornato e indicativo per la realizzazione di detti progetti comprendente, se disponibili, dettagli relativi ai seguenti elementi:
a)
il previsto iter del progetto attraverso la procedura di approvazione della pianificazione;
b)
il calendario per la fase di fattibilità e progettazione;
c)
la costruzione del progetto; e
d)
l'entrata in servizio del progetto.
2. La Commissione, in stretta collaborazione con il comitato di cui all', paragrafo 1, presenta ogni due anni una relazione sull'esecuzione dei progetti di cui al paragrafo 1.
Per progetti dichiarati d'interesse europeo per i quali è stato nominato un coordinatore europeo, le relazioni annuali presentate da quest'ultimo sostituiscono le relazioni biennali.
Storico versioni
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