Art. 7
Progetti prioritari
In vigore dal 6 set 2006
Progetti prioritari
1. I progetti di interesse comune di cui all', paragrafo 3, contemplati dagli assi dei progetti prioritari di cui all'allegato I, sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo finanziario della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. Le modifiche all'allegato I sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
2. Per quanto concerne i progetti di investimenti transfrontalieri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel quadro delle procedure nazionali di autorizzazione, il fatto di aumentare la capacità di interconnessione tra due o più Stati membri e di rafforzare così la sicurezza dell'approvvigionamento europeo per questi progetti costituisca un criterio determinante della valutazione da parte delle autorità nazionali competenti.
3. Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, unitamente alle società responsabili, ad agevolare l'esecuzione dei progetti prioritari, in particolare i progetti transfrontalieri.
4. I progetti prioritari sono compatibili con lo sviluppo sostenibile e soddisfano i seguenti criteri:
a)
hanno un impatto significativo sul funzionamento concorrenziale del mercato interno; e/o
b)
rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità; e/o
c)
comportano l'aumento dell'utilizzazione delle energie rinnovabili.
Storico versioni
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