Art. 8
Progetti di interesse europeo
In vigore dal 6 set 2006
Progetti di interesse europeo
1. Un numero di progetti sugli assi dei progetti prioritari di cui all', che sono di natura transfrontaliera o che hanno un impatto significativo sulla capacità di trasmissione transfrontaliera, sono dichiarati progetti d'interesse europeo. Questi progetti figurano nell'allegato I.
2. Quando i progetti sono scelti nell'ambito del bilancio per le reti transeuropee, a norma dell' del regolamento (CE) n. 2236/95, viene attribuita adeguata priorità ai progetti dichiarati d'interesse europeo.
3. Quando i progetti sono scelti nell'ambito di altri fondi di cofinanziamento comunitario, particolare attenzione viene prestata a progetti dichiarati d'interesse europeo.
4. In caso di ritardi considerevoli, effettivi o previsti, nei progressi di un progetto dichiarato d'interesse europeo, la Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di far sì che i motivi del ritardo siano forniti entro tre mesi.
Per progetti dichiarati d'interesse europeo per i quali è stato nominato un coordinatore europeo, quest'ultimo include nella sua relazione i motivi del ritardo.
5. Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato d'interesse europeo o di una delle sue sezioni, la Commissione, assistita dal comitato di cui all', paragrafo 1, effettua una valutazione di detto progetto che comprende in particolare il suo impatto socioeconomico, l'impatto ambientale, l'impatto sul commercio tra gli Stati membri e sulla coesione territoriale nonché sullo sviluppo sostenibile. La Commissione informa il comitato di cui all', paragrafo 1, del risultato di tale valutazione.
6. Per ciascun progetto dichiarato d'interesse europeo, in particolare per le sezioni transfrontaliere, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per assicurare che:
—
abbia luogo un regolare scambio di informazioni pertinenti, e
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siano organizzate, se del caso, riunioni congiunte di coordinamento.
Le riunioni congiunte di coordinamento sono organizzate, se necessario, alla luce dei requisiti specifici del progetto, come la fase di sviluppo del progetto e le difficoltà previste o incontrate. Le riunioni congiunte di coordinamento esaminano in particolare le procedure di valutazione e di consultazione del pubblico. Gli Stati membri interessati assicurano che la Commissione sia informata delle riunioni congiunte di coordinamento e dello scambio di informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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